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Legge Fallimentare: norme di tutela per debitori e creditori di Imprese in crisi

lentepubblica.it • 14 Aprile 2015

fallimento giudici leggeLe garanzie per i debitori di un’azienda in crisi, anche in caso di fallimento: applicazione dell’articolo 67 e del 182-bis della Legge Fallimentare.

 

Con il perdurare della crisi e il difficile accesso al credito, per le imprese si manifesta sempre più spesso il ricorso alla nuova Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, modificato dal DLgs. 5/2006 e DLgs. 169/2007), che aiuta a gestire i creditori in caso di insolvenza e a contenere i danni avviando un piano di ristrutturazione del debito o di risanamento finanziario. In caso di crisi aziendale questa Legge offre infatti due possibilità: un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori (art. 182-bis) ed un piano di risanamento industriale (art. 67, co. 3, lett. d), che assieme consentono all’azienda di non pagare subito i creditori, tutelandoli con garanzie certificate.

Articoli 67 e 182-bis

Se un’azienda si trova in difficoltà può offrire in garanzia ai suoi creditori un accordo di ristrutturazione del debito in cambio di una dilazione del pagamento (articolo 182-bis), norma inserita anche nella disciplina sugli accordi di ristrutturazione nell’ambito della riforma delle procedure concorsuali (DLgs. 5/2006).

 

La garanzia per i creditori sta non revocabilità dei pagamenti anche in caso di fallimento, prevista dalla legge se l’azienda predispone un piano di risanamento finanziario certificato (articolo 67) idoneo a riassicurarne il riequilibrio finanziario: farà fede l’attestazione di un professionista abilitato, che sottoscrive la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano messo a punto.

Requisiti

Questa la norma di riferimento: atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore (necessari al risanamento) non saranno soggetti all’azione revocatoria purché il piano sia attestato da un professionista iscritto al registro dei revisori dei conti con i requisiti indicati dall’art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell’art. 2501-bis, co. 4, Codice Civile.  Il Legislatore tutela quindi i creditori ma favorisce anche la possibilità di sottoscrivere accordi, fidandosi dei propositi di risanamento dell’azienda in crisi nell’arco di 3-5 anni.

Validità del Piano

Per la riduzione dell’indebitamento, quindi, si può scegliere sia di sottoscrivere accordi con i creditori sia di realizzare un piano di riassetto della gestione dell’azienda, magari con la dismissione di asset a bassa incidenza strategica.

 

Questo piano deve rendere l’azienda realmente capace di recuperare la piena operatività sul mercato e l’advisor, che lo elabora insieme all’impresa, deve svolgere il proprio ruolo in maniera accurata. Diversamente, in caso di fallimento c’è il rischio che il giudice delegato – anche su iniziativa del curatore – possa mettere in dubbio la ragionevolezza del piano e far venir meno i benefici per i creditori, rendendo i pagamenti dell’azienda ai creditori in convenzione passibili di revocatoria. Ciò avviene ad esempio quando, pur essendo grave la condizione finanziaria dell’azienda, si decide di applicare l’iter di cui all’art. 67 e non quello di cui all 182-bis della Legge fallimentare.

Fonte: PMI (www.pmi.it) - articolo di Francesca Pietroforte
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